La Direttiva 97/23/CE (PED) sulle attrezzature in pressione è sostituita dalla nuova Direttiva 2014/68/UE allineata al nuovo scenario legislativo europeo.
La normativa in questo settore è complessa ma può essere schematizzata così:
- FASE DI MESSA IN SERVIZIO, UTILIZZO E RIPARAZIONE a cui si riferisce il D.M. 329/2004 ed il D.Lgs 81/2008 e smi;
- FASE DI INSTALLAZIONE COSTRUZIONE O MODIFICA a cui si riferisce la Direttiva 2014/68/UE.
Le attrezzature in pressione, vengono classificate dalla Direttiva PED, in base alla tipologia di fluido contenuto, in quattro categorie, dalla I alla IV, caratterizzate da gradi di pericolosità diversi e crescenti in base ai seguenti parametri:
- Pressione Massima Ammissibile (PS);
- Temperatura Massima Ammissibile (TS);
- Volume (V);
- Diametro Nominale (DN) (per le tubazioni).
La Direttiva PED ed il D.M. 329/2004 prevedono un iter di denuncia e controllo delle apparecchiature in pressione nella sua globalità partendo dalla verifica di messa in servizio, proseguendo con la dichiarazione o Denuncia di messa in servizio attraverso riqualificazioni o verifiche periodiche ove vengono contemplate le riparazioni e modifiche delle attrezzature a seconda delle categorie (con annesse esclusioni dal campo di applicazione).
E’ obbligatorio per l’utente che ha installato un’attrezzatura, una tubazione o un’insieme a pressione rientrante nel campo di applicazione della normativa, dichiararne la messa in servizio dei medesimi prima del loro utilizzo. (art.6 DM 329/04)
Le verifiche periodiche sono attività tecniche specialistiche da considerarsi a tutti gli effetti “preventive”, con la finalità di accertare lo stato di manutenzione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
L’attività di verifica periodica degli apparecchi a pressione, nello specifico, consiste nel controllo della stabilità delle membrature e delle parti interne nonché dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza e della regolazione delle attrezzature oggetto della Direttiva, tra cui:
- generatori di vapore e di acqua surriscaldata;
- recipienti a gas e recipienti a vapore;
- recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas;
- serbatoi per GPL;
- compressori;
- forni industriali e forni per oli minerali;
- recipienti semplici a pressione con P.V. ≥8000 e P.S. > 12 bar;
- attrezzature a pressione in accordo alla Direttiva 97/23/CE PED;
Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere segnalate, comunicate e denunciate all’ INAIL. Gli organismi di riferimento, notifica, ispezione, verifica e controllo sono:
- l'INAIL;
- L'ASL;
- L’ ARPA;
- altri enti pubblici o privati abilitati.
Tra gli enti che intervengono nella valutazione di conformità delle attrezzature a pressione ci sono gli Organismi Notificati, gli Ispettorati degli utilizzatori ed entità terze riconosciute.
Le scadenza delle verifiche periodiche sono individuate nelle tabelle del D.M. 329/04 e nell’allegato VII (VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.