La “Direttiva Macchine” DIR 2006/42/CE è stata recepita dal D.Lgs. 17/2010 e introduce, rispetto alla DIR 98/37/CE, una serie di novità che principalmente riguardano:
- La modifica alle procedure di valutazione della conformità della macchina;
- L’introduzione delle “quasi macchine” con relative procedure di valutazione della conformità;
- Le modifiche ai contenuti tecnici delle “istruzioni per l’uso” della macchina.
Per “macchina” si intende “l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato da un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente per un’applicazione ben determinata”.
La dichiarazione CE di conformità è l’atto mediante il quale il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità dichiara che la macchina messa in commercio rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza (RES) e sanitari che la riguardano.
Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e deve poter garantire che la documentazione definita, di seguito elencata, è e resterà disponibile nei locali aziendali ai fini di un eventuale controllo ispettivo da parte degli organi competenti.
La documentazione in oggetto comprende:
- Il fascicolo tecnico della costruzione composto:
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando;
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;
- dall’elenco dei requisiti essenziali della DIR 2006/42/CE, delle norme tecniche e delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina;
- dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina (dopo aver condotto l’analisi dei rischi secondo l’All. 1 della DIR. 2006/42/CE);
- qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o un laboratorio competente (eventuale);
- qualora dichiarata la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte, in proprio o da un organismo o laboratorio competente;
- esempio del manuale di “istruzioni per l’uso” della macchina.
2. Le disposizioni interne (Manuale del Controllo di Produzione di Fabbrica) che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della direttiva, nel caso di fabbricazione in serie.
La firma della Dichiarazione CE di conformità autorizza il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità ad apporre sulla macchina la marcatura CE.
Il Gruppo 2G S.p.A può supportarvi nelle seguenti fasi di sviluppo del progetto:
- VALUTAZIONE del prodotto rispetto ai requisiti dell’Art. 2 della DIR. 2006/42/CE;
- RICERCA delle norme tecniche nazionali ed internazionali nonché delle norme armonizzate applicabili al prodotto oggetto d’esame;
- PREDISPOSIZIONE dell’ANALISI DEI RISCHI condotta congiuntamente con colui o coloro che hanno progettato la macchina;
- VERIFICA e REVISIONE del Manuale di “ISTRUZIONI PER L’USO” della macchina con riferimento al contenuto minimo richiesto dalla Direttiva all’allegato I paragrafo 1.7.4.2
- VERIFICA dei documenti che dovranno costituire il FASCICOLO TECNICO;
- VERIFICA e REVISIONE della redazione della DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ che dovrà contenere anche il “nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico” (ALL. II, A2);
- VERIFICA, nel caso di fabbricazione in serie, delle disposizioni interne che saranno applicate, per garantire la conformità delle macchine alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE.