Sicurezza

sicurezza sul lavoro

Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo aziendale, su adesione volontaria, adottabile per garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro (SSL)

L’azienda, decidendo di adottare ed implementare un SGSL, per la gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, semplifica i processi aziendali, diventando parte integrante degli stessi

L’Azienda adotta una Politica per la Salute e la Sicurezza ed una struttura organizzativa che rispecchia:

Gli obiettivi di un SGSL correttamente implementato sono:

Tutti questi vantaggi richiedono necessariamente, da parte dell’azienda, un impegno notevole per il loro mantenimento, ed è pertanto necessaria la presenza di figure capaci ed autorevoli all’interno dell’unità aziendale, incaricate dal datore di lavoro, per il coordinamento, la verifica del SGSL e la realizzazione in conformità alla standard internazionale di riferimento. 

A seconda delle dimensioni e della complessità delle realtà operative, rimane in capo al Datore di Lavoro l’individuazione dei soggetti, interni e/o esterni, incaricati oppure la decisione di affidare al RSPP il ruolo di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (RSGSL).

Il Gruppo 2G S.p.A può supportarvi nelle fasi di implementazione del sistema e del suo mantenimento nonché assumendo l’incarico di Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (RSGSL) garantendovi professionalità e competenza nelle materie oggetto.

H&S - Sicurezza

Lavorare sulla cultura della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro significa attuare una serie di azioni mirate di “prevenzione attraverso momenti di “formazione, informazione ed addestramento” nonché di crescita psicologica e comportamentale al fine di aumentare la consapevolezza, la collaborazione ed il senso di appartenenza di tutte le figure operative nei processi aziendali.

I principi cardine vengono descritti all’interno del D.Lgs 81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/09 comunemente chiamato “Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro”, che ha sostituito in tutte le sue parti la vecchia normativa vigente “D.Lgs n°626 del 1994”.

Il D.Lgs 81/2008 si applica sia al settore pubblico che a quello privato, a tutte le tipologie di rischio ed a tutte le attività che presentano almeno un lavoratore a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui lo stesso è legato all’azienda.

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Gli attori della sicurezza sul lavoro

Per garantire una gestione ottimale della sicurezza aziendale, in modo che essa sia efficace ed efficiente, occorre che tutte le figure chiave collaborino e cooperino al fine di rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente. Su ogni figura gravano obblighi e responsabilità differenti a seconda del ruolo ricoperto in azienda.

Al vertice dell’organizzazione aziendale troviamo il Datore di Lavoro, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, a cui spettano gli obblighi della redazione della valutazione di tutti i rischi aziendali (DVR) e della Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Quest’ultimo è la persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro.

 

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Il Datore di lavoro, per espletare le sue attività di vigilanza e operatività, può avvalersi di soggetti quali DIRIGENTI E PREPOSTI. Il primo, in ragione delle competenze professionali, dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Mentre il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

lavoratori ricoprono un ruolo attivo fondamentale nell’implementazione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (SSL), pertanto occorre che gli stessi siano consapevoli della loro tutela, dei pericoli intrinseci aziendali, dei rischi correlati al luogo di lavoro nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali obbligatori (D.P.I). È designato dagli stessi, il Rappresentante Dei Lavoratori della Sicurezza, riconosciuto nell’acronimo RLS, portavoce dei colleghi per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ultimo, ma non per importanza, troviamo la figura del medico competente, nominato dal Datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Il Medico competente rilascia i giudizi di idoneità alla mansione specifica a cui il dipendente è adibito collaborando altresì alla valutazione dei rischi aziendali.

La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi, così come definita dal Testo Unico, D.Lgs. 81/08 e smi, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolaritra cui agenti fisici, biologici, chimici, sostanze pericolose, attrezzature ed atmosfere esplosive.

Il DVR rappresenta una valutazione dei rischi generale a cui devono susseguirsi delle valutazioni puntuali e specifiche dei rischi presenti in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione degli stessi. 

Obiettivo delle valutazioni dei rischi è senza dubbio la riduzione degli stessi e, dove possibile , si ambisce all’eliminazione alla fonte di possibili cause di infortunio o malattia professionale.
Il DVR deve essere aggiornato ogni qual volta si verifichino sostanziali cambiamenti quali:

In riferimento alla redazione dei rischi da agenti fisici quali rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici nonché sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto), nonché degli agenti biologici (tra questi ricordiamo il Covid-19) e delle atmosfere esplosive occorre rispettare il seguente iter:

Le valutazioni dei rischi specifiche devono essere aggiornate con periodicità stabilita dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. sulla base della categoria di rischio stessa.